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Obbligo d'iscrizione alla Cassa Edile - pronuncia del Ministero del Lavoro

La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, con lettera del 6 novembre 2009 ha ribadito, ancora una volta e con estrema chiarezza, quali sono le norme legislative che stabiliscono l’obbligo d’iscrizione alla Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori.
Il Ministero ritiene che tale obbligo
risulta chiaramente dal dettato normativo dell’art 90 del D.Lgs n. 81/2008
( Il committente o il responsabile dei lavori ... chiede ... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili)
e dell' art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006
(l'affidatario e,per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile...), in osservanza di una consolidata giurisprudenza anche pregressa (ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 15 novembre 2003, n.17316)
"

pdf Sintesi delle norme di legge sull'obbligo d'iscrizione 58.74 Kb

 
Negazione abitabilitą e agibilitą se l'impresa non č iscritta a Cassa Edile

La Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005 N. 1 all'art 82, dispone quanto segue:
"Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.
Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all’inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità.
Qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante. ".

 
Notifica preliminare dei lavori

La   legge della Regione Toscana, 28 gennaio 2000 n° 8, stabilisce che tutti i committenti, pubblici e privati,almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, devono trasmettere alla Direzione provinciale del Ministero del lavoro,  all’INPS   all’INAIL ed alla   CASSA EDILE competente per territorio, la notifica preliminare dei lavori con le informazioni stabilite dal Dlgs 494/1996,allegato3
Raccomandiamo a tutti i Committenti di adempiere tempestivamente, nel loro interesse ed in quello di tutte le componenti sociali ed istituzionali, affinché sia garantita la regolarità nello svolgimento dei lavori pubblici e privati. In mancanza di tale adempimento la Cassa Edile potrebbe trovarsi nella impossibilità di emettere certificazione di regolarità contributiva (DURC) soprattutto con riferimento alle imprese non residenti in provincia di Siena.

 
DURC per le Stazioni appaltanti pubbliche

Le  Stazioni  appaltanti pubbliche  devono acquisire  direttamente dalla  Cassa Edile di  Siena   il documento  unico di  regolarità  contributiva  (DURC) in tutti  casi in cui è  richiesto dalla legge;  lo prevede  l'art. 16 bis della legge 28 gennaio 2009 n° 2.

Si invitano le imprese ed i professionisti a segnalarci eventuali situazioni di non ottemperanza al dettato normativo, anche mediante mail alla Direzione:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 
DURC valido solo in originale su carta filigranata

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese edili con dipendenti operai è valido solo nel formato originale, in carta filigranata, emesso dalla Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori.
Nel caso di lavori privati, per i quali il DURC ha validità 90 giorni, gli interessati possono chiederne il rilascio in più esemplari, anche in data successiva alla prima richiesta telematica; tutte le certificazioni, pur inerenti alla stessa richiesta telematica, saranno emesse in originale, su carta filigranata.
La validità di 90 giorni presuppone che l’impresa mantenga, in tale periodo, l’effettiva regolarità verso Cassa Edile, Inps e Inail.
Per ciò che riguarda la competenza territoriale della Cassa Edile gli unici due casi per i quali è possibile derogare alla regola generale indicata, rilascio da parte della Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori, sono i seguenti:
1) verifica della dichiarazione per la partecipazione a gare pubbliche;
2) stipula del contratto di lavori pubblici.
Pertanto anche nei lavori pubblici i DURC per gli stati d’avanzamento (SAL) e per fine lavori devono essere richiesti esclusivamente alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.

 
Blocco MUT senza indicazione cantieri

Le denuncie mensili delle retribuzioni e delle ore lavorate (MUT) saranno irricevibili e, quindi, bloccate dal sistema telematico qualora prive dell’indicazione dei cantieri. L’argomento è trattato, da ultimo, nella circolare 9/2009; in precedenza avevamo fornito motivazioni ed istruzioni operative sull’obbligo di comunicazione dei cantieri nelle circolari 6/2009, 4/2008, 12/2007. Dopo un periodo di flessibilità, adesso la mancata indicazione dei cantieri è sanzionata dal blocco del MUT. Si comunica, altresì, che i dati relativi ai cantieri saranno mensilmente sottoposti a scrupolosa verifica e le comunicazioni generiche od incomplete dei medesimi provocherà il respingimento del MUT, anche se provvisoriamente acquisito dalla procedura telematica.

 
Comunicazioni agli operai con messaggi sul cellulare (SMS)

Per favorire reperibilità  e  massima tempestività nelle comunicazioni agli operai relative, in particolare, alle date in cui possono essere riscosse le prestazioni economiche , abbiamo istituito un servizio di messaggistica  su telefonini (SMS). Gli operai che desiderano attivare questo servizio gratuito devono inviare un messaggio (SMS) al n° 3663670406 digitando il numero uno (1), un asterisco (*) e, di seguito, senza spazi vuoti, il proprio codice fiscale.In alternativa, a questo fine, é anche possibile telefonare in Cassa Edile (0577 42059) e comunicare il proprio numero di telefono.

 

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