Notifica preliminare cantieri

La   legge della Regione Toscana, 28 gennaio 2000 n° 8, stabilisce che tutti i committenti, pubblici e privati,almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, devono trasmettere alla Direzione territoriale del Ministero del lavoro,  all’INPS   all’INAIL ed alla   CASSA EDILE competente per territorio, la notifica preliminare dei lavori con le informazioni stabilite dall’art. 99 Decreto Legistlativo 9/4/2008 n.81 Raccomandiamo a tutti i Committenti di adempiere tempestivamente, nel loro interesse ed in quello di tutte le componenti sociali ed istituzionali, affinché sia garantita la regolarità nello svolgimento dei lavori pubblici e privati. In mancanza di tale adempimento la Cassa Edile potrebbe trovarsi nell’impossibilità di emettere certificazione di regolarità contributiva (DURC) soprattutto con riferimento alle imprese non residenti in provincia di Siena.

Le Notifiche Preliminari dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva