Art. 2 – Condizioni generali per ottenere l’assistenza

Ha diritto di ricevere le prestazioni assistenziali dalla Cassa Edile di Siena l’operaio per il quale sia stata regolarmente effettuata dall’impresa, mediante la denuncia mensile dei lavoratori occupati, l’iscrizione con il relativo versamento dei contributi.
Pertanto le forme di assistenza, indicate all’art. 1, verranno erogate agli operai iscritti alla Cassa Edile e dipendenti da imprese che siano in regola con i versamenti contributivi.
Le domande di operai dipendenti da Imprese non in regola rimarranno sospese fino a quando le aziende non avranno provveduto a regolare la propria posizione.
Tale circostanza sarà comunicata agli operai ed alle Aziende.