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Sportello Unico Notifiche Preliminari Telematiche


                       www.sportellouniconotifiche.it

collegamento al sito per inviare la NOTIFICA PRELIMINARE TELEMATICA dei cantieri ai sensi dell’art. 99 d.lgs 9 aprile 2008 n° 81.
Dopo la registrazione il sistema autorizza l’utente alla comunicazione di tutti i dati previsti nell’allegato XII della norma citata, sia nella fase di prima notifica che di suo aggiornamento .
Al termine della procedura la notifica preliminare sarà spedita, mediante posta elettronica certificata (PEC), con possibilità di firma digitale, a: Direzione Territoriale del Lavoro, Azienda USL7, INAIL, INPS, CASSA EDILE.
Nel sito sono contenute maggiori informazioni per suo l’utilizzo.

 
Convegno 19/12/2011 su Notifica Preliminare Telematica dei cantieri

 

 
Responsabilitą in solido

Corresponsabilità del Committente e/o dell’impresa appaltante per mancata iscrizione alla Cassa Edile dell’impresa appaltatrice e ogni subappaltatore od a seguito di loro inadempienza contributiva.




pdf Sintesi delle norme di legge 70.04 Kb

 
Notifica preliminare dei lavori

La   legge della Regione Toscana, 28 gennaio 2000 n° 8, stabilisce che tutti i committenti, pubblici e privati,almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, devono trasmettere alla Direzione territoriale del Ministero del lavoro,  all’INPS   all’INAIL ed alla   CASSA EDILE competente per territorio, la notifica preliminare dei lavori con le informazioni stabilite dall'art. 99 Decreto Legistlativo 9/4/2008 n.81 Raccomandiamo a tutti i Committenti di adempiere tempestivamente, nel loro interesse ed in quello di tutte le componenti sociali ed istituzionali, affinché sia garantita la regolarità nello svolgimento dei lavori pubblici e privati. In mancanza di tale adempimento la Cassa Edile potrebbe trovarsi nell'impossibilità di emettere certificazione di regolarità contributiva (DURC) soprattutto con riferimento alle imprese non residenti in provincia di Siena.


doc Lettera per Notifica Preliminare 30.00 Kb

 
Negazione abitabilitą e agibilitą se l'impresa non č iscritta a Cassa Edile

La Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005 N. 1 all'art 82, dispone quanto segue:
"Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.
Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva
(DURC)
La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all’inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità.
Qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante. ".

 
Obbligo d'iscrizione alla Cassa Edile - pronuncia del Ministero del Lavoro

La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, con lettera del 6 novembre 2009 ha ribadito, ancora una volta e con estrema chiarezza, quali sono le norme legislative che stabiliscono l’obbligo d’iscrizione alla Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori.
Il Ministero ritiene che tale obbligo
risulta chiaramente dal dettato normativo dell’art 90 del D.Lgs n. 81/2008
( Il committente o il responsabile dei lavori ... chiede ... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili)
e dell'
art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006
(l'affidatario e,per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile...), in osservanza di una consolidata giurisprudenza anche pregressa (ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 15 novembre 2003, n.17316)
"

pdf Sintesi delle norme di legge sull'obbligo d'iscrizione 126.68 Kb

 
DURC per le Stazioni appaltanti pubbliche

Le  Stazioni  appaltanti pubbliche  devono acquisire  direttamente dalla  Cassa Edile di  Siena   il documento  unico di  regolarità  contributiva  (DURC) in tutti  casi in cui è  richiesto dalla legge;  lo prevede  l'art. 16 bis della legge 28 gennaio 2009 n° 2.

Si invitano le imprese ed i professionisti a segnalarci eventuali situazioni di non ottemperanza al dettato normativo, anche mediante mail alla Direzione:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 
DURC valido solo in originale su carta filigranata

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese edili con dipendenti operai è valido solo nel formato originale, in carta filigranata, emesso dalla Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori.
Nel caso di lavori privati, per i quali il DURC ha validità 90 giorni, gli interessati possono chiederne il rilascio in più esemplari, anche in data successiva alla prima richiesta telematica; tutte le certificazioni, pur inerenti alla stessa richiesta telematica, saranno emesse in originale, su carta filigranata.
La validità di 90 giorni presuppone che l’impresa mantenga, in tale periodo, l’effettiva regolarità verso Cassa Edile, Inps e Inail.
Per ciò che riguarda la competenza territoriale della Cassa Edile gli unici due casi per i quali è possibile derogare alla regola generale indicata, rilascio da parte della Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori, sono i seguenti:
1) verifica della dichiarazione per la partecipazione a gare pubbliche;
2) stipula del contratto di lavori pubblici.
Pertanto anche nei lavori pubblici i DURC per gli stati d’avanzamento (SAL) e per fine lavori devono essere richiesti esclusivamente alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.

 
DURC a mezzo posta elettronica certificata ( PEC )

pdf Leggi la circolare 71.30 Kb

 
Modifiche su MUT: obbligo denuncia committenti e cantieri
pdf Leggi la circolare 80.90 Kb
 
Convenzione con Milano Assicurazioni

Allo scopo di attenuare alcuni costi alle imprese ed ai lavoratori abbiamo concordato con la MILANO ASSICURAZIONI, agenzia di Siena, l’applicazione di sconti ai nostri iscritti su alcuni contratti assicurativi. Le imprese e gli operai interessati possono chiedere maggiori informazioni e preventivi sulle polizze di loro interesse prendendo contatti direttamente con MILANO ASSICURAZIONI, agenzia di Siena, strada Massetana Romana, 58, anche telefonicamente al n° 0577-271850; fax n° 0577-271870.

pdf Leggi qui per maggiori informazioni 56.93 Kb

 
Finanziamenti a imprese con Banca dell'Etruria e del Lazio

La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, in accordo con la Cassa Edile di Siena, potrà concedere prestiti alle Imprese finalizzati al pagamento delle contribuzioni.
Gli interessati possono telefonare ai nostri uffici per maggiori informazioni (0577/42059).

pdf Leggi la circolare 122.64 Kb

 
Convenzione acquisto dispositivi di protezione individuale

Il nostro attuale fornitore di scarpe antinfortunistiche e abbigliamento da lavoro SAVORI 1901 SRL, di Varese, riserva alle imprese edili, nostre iscritte, uno sconto incondizionato del 30% sul prezzo di listino dei prodotti elencati nel catalogo on line pubblicato sul sito www.savori1901.com ; ulteriori sconti sono previsti per acquisti superiori a € 5.000,00 su base annua.

pdf Istruzioni operative 72.86 Kb

 
Prestiti a operai e imprese garantiti da Fondazione Toscana p.u.

jpg Comunicato stampa 113.70 Kb

pdf Circolare n.9 - Finanziamenti alle imprese  111.64 Kb

pdf Circolare n.10 - Finanziamenti ai dipendenti 115.79 Kb

 
Limiti ai dipendenti part time e conseguenze DURC

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha stabilito che, con effetto dal 1 gennaio 2011, il superamento da parte delle imprese delle percentuali massime di utilizzo di contratti part time, rispetto a quanto consentito da CCNL, costituisce elemento di irregolarità contrattuale e contributiva ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

pdf Sintesi delle disposizioni di CCNL sull'argomento 55.96 Kb

 
Comunicazioni agli operai con messaggi sul cellulare (SMS)

Per favorire reperibilità  e  massima tempestività nelle comunicazioni agli operai relative, in particolare, alle date in cui possono essere riscosse le prestazioni economiche , abbiamo istituito un servizio di messaggistica  su telefonini (SMS). Gli operai che desiderano attivare questo servizio gratuito devono inviare un messaggio (SMS) al n° 3663670406 digitando il numero uno (1), un asterisco (*) e, di seguito, senza spazi vuoti, il proprio codice fiscale.In alternativa, a questo fine, é anche possibile telefonare in Cassa Edile (0577 42059) e comunicare il proprio numero di telefono.

 

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