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Gli operai dipendenti da imprese edili che svolgono attivita' in provincia di siena devono essere obbligatoriamente iscritti alla Cassa Edile di Siena anche se in trasferta da altre provincie. L'obbligo deriva dalla legge 19 marzo 1990 n° 55 All'iscrizione deve provvedere l'impresa direttamente o tramite il proprio consulente del lavoro.

Gli operai abbiano cura di verificare presso i nostri uffici, anche telefonicamente (0577/42059), che l'impresa od il consulente abbiano inoltrato:

1) la dichiarazione di consenso (che contiene generalità, indirizzo, codice fiscale e la firma dell'operaio)

2) la denuncia mensile delle retribuzioni (che contiene i dati salariali ed i contributi da versare in favore dell'operaio) Soltanto la presentazione di entrambe le documentazioni perfeziona l'iscrizione dell'operaio alla Cassa Edile di Siena. Se l'operaio verifica la mancanza della "dichiarazione di consenso" solleciti l'impresa a sottoporgli il modulo e lo sottoscriva chiedendone il tempestivo inoltro alla Cassa Edile.

Per conoscere in dettaglio tutti i servizi offerti dalla Cassa Edile di Siena, visita la sezione -prestazioni- di questo sito.

 

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