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Notifica preliminare dei lavori |
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La legge della Regione Toscana, 28 gennaio 2000 n° 8, stabilisce che tutti i committenti, pubblici e privati,almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, devono trasmettere alla Direzione provinciale del Ministero del lavoro, all’INPS all’INAIL ed alla CASSA EDILE competente per territorio, la notifica preliminare dei lavori con le informazioni stabilite dal Dlgs 494/1996,allegato3
Raccomandiamo a tutti i Committenti di adempiere tempestivamente, nel loro interesse ed in quello di tutte le componenti sociali ed istituzionali, affinché sia garantita la regolarità nello svolgimento dei lavori pubblici e privati. In mancanza di tale adempimento la Cassa Edile potrebbe trovarsi nella impossibilità di emettere certificazione di regolarità contributiva (DURC) soprattutto con riferimento alle imprese non residenti in provincia di Siena.
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