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Negazione abitabilitą e agibilitą se l'impresa non č iscritta a Cassa Edile |
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La Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005 N. 1 all'art 82, dispone quanto segue:
"Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.
Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all’inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità.
Qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante. ".
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