Anzianità Professionale Edile (APE)

All’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal CCNL EDILE

L’operaio matura l’anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro previste dal CCNL  [Sono valide le ore normali lavorative, quelle di studio per gli apprendisti, di infortunio e malattia, di congedo matrimoniale (104 ore) e di servizio militare (88 al mese, purchè l’operaio riprenda servizio con l’impresa che lo ha mantenuto in forza)]

Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.
L’erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

La prestazione per l’anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal CCNL per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio.