Art.5 – Regolamento Assistenze

INTEGRAZIONE DI MALATTIA AL LAVORATORE PRIVO DI NUCLEO FAMILIARE A CARICO E RICOVERATO IN OSPEDALE.

Nel caso in cui un operaio privo di nucleo familiare si trovi ricoverato in ospedale e, quindi, allo stesso, in virtù della legislazione vigente, viene corrisposta una indennità economica inferiore a quella prevista per gli altri operai con nucleo familiare, la Cassa Edile, in osservanza del principio che a tutti i lavoratori del settore deve essere garantita una parità di trattamento, nel senso che venga loro integrato il 100% del salario contrattuale, erogherà allo stesso un’indennità economica superiore a quella prevista per la malattia, compensando la percentuale erogata in meno dall’I.N.P.S..
Gli operai interessati devono produrre alla Cassa Edile, entro 30 giorni dalla data riportata nel certificato di dimissioni dalla struttura ospedaliera, la domanda corredata dai seguenti documenti:
1) dichiarazione dell’impresa attestante il periodo di malattia;
2) prospetto di liquidazione dell’indennità economica effettuata dall’Azienda con l’indicazione delle percentuali liquidate;
3) certificato di stato di famiglia.
La Cassa Edile provvederà all’istruttoria della domanda ed alla liquidazione della stessa non appena questa perverrà agli uffici completa della documentazione anzidetta.