Parametri determinazione e.v.r.* – VECCHIO

* l’elemento variabile della retribuzione (e.v.r.) è esente da accantonamenti e contributi Cassa Edile

Valori con effetto da 01/01/2017

lavoratori iscritti monte salari ore denunciate
(no cig)
ore corso
formazione
2013 – 2014 – 2015 4787 81.192.204 10.313.963 1040
2014 – 2015 – 2016 4609 79.565.719 10.111.725 896

tutti i parametri sono negativi

 

Modalità di calcolo

Art. 38 C.C.N.L EDILI INDUSTRIA 2010

…] “ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR fissato a livello territoriale; nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR fissato territorialmente.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
– volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista di legge
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente trienni aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuate una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% attivando la seguente procedura:
-l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali dell’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
– la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate”[….

INTEGRATIVO PROVINCIALE C.C.N.L. 14 DICEMBRE 2017

L’istituto contrattuale così come definito dagli artt. 12 e 46 del c.c.n.l. di settore del 19 aprile 2010 e successivamente modificato dall’art. 38 del c.c.n.l. di settore del 1 luglio 2014, sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2017, nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2017.
L’Evr che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compresa il t.f.r., è determinato a consuntivo sulla base dei parametri sotto riportati, verrà liquidato in quote mensili, in busta paga, ai dipendenti in forza nelle mensilità di riferimento. La verifica dei parametri viene fatta su base triennali(con riferimento i dati di anno solare), effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
L’indicatore concordato su base territoriale, di cui all’art. 38 del c.c.n. 1 luglio 2014 è rappresentato dalle ore di formazione obbligatoria (16 ore preingresso in edilizia) erogate a livello provinciale dall’Ente Senese Scuola Edile, fonte ufficiale di rilevazione.
Il peso ponderale territoriale dei quattro parametri è il seguente:
– numero di lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 35%
– monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%
– ore denunciate alla Cassa Edile (escluso CIG): 30%
– ore di formazione: 15%
Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell’ E.v.r. e la procedura di verifica aziendale, si fa riferimento a quanto previsto all’art. 38 del c.c.n.l..
Le imprese che intendono attivare la procedura per la disapplicazione dell’E.v.r. in relazione all’andamento aziendale dovranno inviare la comunicazione di cui all’art. 387 anche alla Organizzazioni sindacali territoriali.
Ai fini della verifica dell’applicazione dell’E.v.r., le imprese, oltre a verificare i parametri aziendali come indicato dall’art. 38 sopra richiamato, potranno verificare l’andamento dei parametri territoriali presso il sito web Cassa Edile Siena